Modulistica

Attività di panificazione

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di panificazione sono le seguenti:

  • apertura, trasferimento, trasformazione;
  • subingresso;
  • cessazione.

DESTINATARI

Imprese che intendono avviare l’attività di panificazione.

DESCRIZIONE

Per attività di panificazione si intende, ai sensi dell’art. 4, D.L. n. 223/2006, convertito con Legge n. 248/2006, l’intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale, ivi compresa la vendita, con esclusione della semplice doratura, rifinitura o solo cottura di un prodotto surgelato o semilavorato da altra impresa.

Sono inoltre consentite nell’ambito dell’attività di panificazione:

  • la produzione e vendita di prodotti da forno, impasti e prodotti semilavorati refrigerati, congelati o surgelati;
  • la vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria.

Per ciascuna unità locale deve essere nominato un Responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, nonché l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Per effetto delle disposizioni attuative dell’art. 4 della Legge n. 248/2006 e s.m.i.:

  1. la denominazione di "panificio" è riservata alle imprese che svolgono l’intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;
  2. la denominazione di "pane fresco" è riservata al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l’impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;
  3. la denominazione di "pane conservato" deve contenere l’indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonché delle eventuali modalità di conservazione e di consumo.

In particolare, ai sensi del D.M. n. 131/2018:

  • per panificio si intende l'impresa che dispone di impianti di produzione di pane ed eventualmente altri prodotti da forno e assimilati o affini e svolge l'intero ciclo di produzione dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;
  • per pane fresco si intende il pane preparato secondo un processo di produzione continuo[1], privo di interruzioni finalizzate al congelamento o surgelazione, ad eccezione del rallentamento del processo di lievitazione, privo di additivi conservanti e di altri trattamenti aventi effetto conservante;
  • per pane conservato si intende il pane non preimballato ai sensi dell'art.44 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 per cui viene utilizzato, durante la preparazione o nell'arco del processo produttivo, un metodo di conservazione ulteriore rispetto ai metodi sottoposti agli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea, da porre in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi il metodo di conservazione utilizzato nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo e da esporre in scomparti appositamente riservati.
  • fino al 19 febbraio 2019 è consentito utilizzare incarti o imballi con diciture o denominazioni di vendita non conformi, fermo restando quanto previsto dalle specifiche norme per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Legge 4 agosto 2006, n.248 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico-sociale, (…)”;
  • Regolamento n. 852/2004/CE (...) sull’igiene dei prodotti alimentari;
  • D.M. n. 131/2018;
  • D.Lgs. n. 114/1998;
  • D.P.R. n. 151/2011;
  • D.Lgs. n. 152/2006;
  • D.P.R. n. 59/2013;
  • Legge n. 241/1990; D.Lgs. n. 126/2016; D.Lgs. n. 222/2016;
  • D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.Lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Qualora l’Istanza/Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile e archiviata.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

92

Apertura

Trasferimento

Trasformazione

SCIA unica

SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell’attività più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

D.L. N. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006, art. 4, c.2

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

 

Prevenzione incendi, in caso di impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 116 KW o utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso

SCIA unica

SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell’attività più SCIA per prevenzione incendi:

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.FF

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 74

 

Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, in caso di panificazione, pasticceria ed affini con consumo di farina non superiore a 1500 Kg/giorno

SCIA condizionata

SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell’attività e notifica sanitaria più autorizzazione generale o AUA[2] per emissioni in atmosfera:

L’istanza di AUA deve essere presentata contestualmente alla SCIA condizionata ed è trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente.

La Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione.

D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c.2, Parte V Allegato IV, parte II

D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. h)

 

Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera, in caso di panificazione, pasticceria ed affini con consumo di farina superiore a 1500 Kg/giorno

SCIA condizionata

SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell’attività e notifica sanitaria più AUA per emissioni in atmosfera:

L’istanza di AUA deve essere presentata contestualmente alla SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente.

La Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione

D.Lgs. n. 152/2006, art. 269

D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. h)

 

Scarichi di acque reflue industriali in caso di produzione con un consumo idrico giornaliero superiore a 5 mc nel periodo di massima attività

SCIA condizionata

SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell’attività e notifica sanitaria più AUA per scarico acque:

L’istanza di AUA deve essere presentata contestualmente alla SCIA condizionata ed è trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente.

La Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione

D.Lgs. n. 152/2006, art. 124

D.P.R. n. 59/2013

 

Subingresso

Comunicazione

 

 

 

Cessazione

Comunicazione

 

 

Alla presentazione dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[3], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 e 20, c.1,.L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).

Elenco stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2, c.2 D.lgs. n. 126/2016).

Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/Segnalazione/Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa

Art. 2195 codice civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Ubicazione, caratteristiche e conformità dell’impianto[4]

Art. 4, c.2, l. N. 248/2006

Dati relativi al titolo abilitativo edilizio e permesso di agibilità

Art. 4, c.2, l. N. 248/2006

Responsabile dell’attività produttiva[5]

Art. 4, c.2, l. N. 248/2006

Rispetto Regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, edilizi, norme urbanistiche e di destinazione d’uso[6]

Art. 4, c.2, L. N. 248/2006

Assenza cause di decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia)[7]

Art. 67, c.1 lett. A), D.Lgs. N. 159/2011

Rispetto norme sull’igiene degli alimenti[8]

Art. 6, c.2, reg. Ce 852/2004 e art. 4, c.2, l. N. 248/2006

Rispetto norme antincendio in caso di impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 116KW o utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso[9]

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 74

Rispetto norme ambientali per emissioni in atmosfera e scarico acque reflue industriali[10]

Artt. 269 e 272, c.2, d.lgs. 152/06; art. 7 e allegato i, lett. H), d.p.r. n. 59/2013; art. 4, c.2, l. N. 248/2006

Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro[11]

D.Lgs. N. 81/2008

Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13, del D.Lgs. N. 196/2003

Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi

Art. 67 e 85, D.Lgs. N. 159/2011

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[12]

Documentazione, Segnalazioni e Comunicazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

q

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del Responsabile dell’attività produttiva (Allegato A del modello + copia del documento d’identità)

Sempre

q

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato B del modello + copia del documento d’identità)

Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante

q

SCIA per notifica sanitaria

Sempre

q

SCIA per prevenzione incendi

Sempre in caso di impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 116 KW o utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso

Richiesta di altre Segnalazioni e autorizzazioni da presentare contestualmente alla SCIA condizionata (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Autorizzazione generale o AUA (in caso di più autorizzazioni ovvero quando le Regioni non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali) per emissioni in atmosfera

Sempre in caso di panificazione, pasticceria ed affini con consumo di farina non superiore a 1500 Kg/giorno

q

SCIA per notifica sanitaria

Sempre

q

AUA per emissioni in atmosfera

Sempre in caso di panificazione, pasticceria ed affini con consumo di farina superiore a 1500 Kg/giorno

q

AUA per scarico acque reflue industriali

Sempre in caso di produzione con un consumo idrico giornaliero superiore a 5 mc nel periodo di massima attività

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione da parte del Notaio

Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione

q

Comunicazione per voltura prevenzione incendi

Sempre in caso di subentro in panifici con impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 116 KW o utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso.

q

Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale

Nel caso di cessazione dell’attività

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.

Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

q

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;

ovvero

- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA condizionata

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti personali:

Costituisce impedimento soggettivo all’esercizio dell’attività di panificazione, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011). In caso di impresa individuale, i requisiti morali devono essere posseduti da titolare e Responsabile dell’attività produttiva; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, essi devono essere posseduti dal legale rappresentante, dal Responsabile dell’attività produttiva e dai soggetti indicati dall’art. 85, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 159/2011.

Requisiti generali:

Rispetto Regolamenti locali di Polizia Urbana, annonaria e igienico-sanitaria, norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

Rispetto norme sull’igiene degli alimenti di cui al REG. CE 852/2004;

Rispetto norme ambientali per emissioni in atmosfera e scarichi acque reflue (D.lgs. n. 152/06.

Rispetto norme prevenzione incendi, di cui al D.P.R. n. 151/2011.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività, oggetto della Scia unica può essere iniziata dalla presentazione della stessa.

L’Attività oggetto della SCIA condizionata può essere avviata solo dopo il rilascio dell’Autorizzazione Generale o dell’Autorizzazione Unica Ambientale per emissioni in atmosfera e per scarico acque reflue industriali. L’istanza di rilascio dell’AUA viene trasmessa dal SUAP all’autorità competente (Provincia o diversa autorità indicata dalla normativa regionale). Il Suap ne verifica, in accordo con l'autorità competente, la correttezza formale e, qualora quest’ultima riscontri la necessità di integrazioni, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni. L’Autorizzazione generale e l’AUA sono rilasciate dalla Regione o dalla diversa autorità indicata dalla normativa regionale e confluiscono nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP ovvero nella determinazione motivata della Conferenza dei Servizi di cui all’art. 14, L. n. 241/90.

Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. n. 241/90.

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ...... giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.

 

[1] È ritenuto continuo il processo di produzione per il quale non intercorra un intervallo di tempo superiore alle 72 ore dall'inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto.

[2] Tale disciplina si applica quando le Regioni (o le province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province).

[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[9] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[10] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[11] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[12] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.